Sarno

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martedì 7 settembre 2010 - ore 2.42
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Il difensore civico   freccia

Difensore Civico

e-mail: difensorecivico@comune.sarno.sa.it


Sin dalla sua approvazione con del. Cons. Comunale n.27 del 30/03/2000, lo Statuto del Comune di Sarno ha previsto il Difensore Civico tra gli istituti di partecipazione del cittadino alla vita amministrativa.
In particolare, ai sensi dell'art.42 al D.C. spetta il compito di:
a) vigilare sul rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. garantisce;
b) provvedere alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi diffusi dei cittadini nei confronti di atti e provvedimenti, nonché di fatti o comportamenti omissivi e/o ritardati o, comunque irregolarmente conclusi dagli uffici del Comune o da aziende ed enti dallo stesso dipendenti o controllati;
c) esercitare nei casi previsti dalla legge, il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta (vedi cap.III);
d) esercitare le più specifiche funzioni attribuite dal Regolamento approvato con successiva delibera Commissariale n. 76 del 27.03.

In particolare l'art.10 attribuisce al D.C. "la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi..., nonché degli interessi diffusi, la tutela, assistenza, consulenza ed informazione dei cittadini delle formazioni sociali ed economiche, promovendone la partecipazione alle attività politiche ed amministrative del Comune, nonché la prerogativa di collaborare attivamente alla definizione di regole e procedure che consentano il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica ed amministrativa del comune stesso".

Nell'ambito della sua conoscibilità sono ricompresi non solo gli uffici del Comune in senso stretto ma anche istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal comune e i consorzi e le attività convenzionate ai quali il comune partecipa.

L'intervento, ai sensi degli art.10-11-13 può essere sollecitato dai soggetti operanti sul territorio ovvero promosso d'ufficio, a difesa dei valori innanzi richiamati, col limite di non poter agire in caso di pendenza di azione giudiziaria sul medesimo argomento (art.10).


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